Lunedì, 04 Aprile 2022 09:16

Vizi beni: diritti del consumatore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3695 del 07/02/2022, ha stabilito che, in tema di contratti del consumatore, ove la sostituzione o riparazione del bene non risultino impossibili o eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto inutilmente un termine congruo per la sostituzione o la riparazione da parte del venditore senza alcuna spesa a carico del consumatore o qualora la sostituzione o riparazione possano arrecargli un notevole inconveniente, ha diritto ad agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3695 del 07/02/2022, è tornata sulla pungente questione relativa ai vizi dei beni di consumo.

La società contemporanea, in virtù di una globalizzazione sempre più diffusa e di un consumismo sempre più esasperato, si fonda sull’estesa crescita a livello planetario di spese volte all’acquisto di beni che soddisfano bisogni non solo primari”, ma soprattutto “secondari”.

Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.

La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti tra le figure del consumatore e del professionista, con conseguente applicazione, nei confronti del primo, della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e, del secondo, di quella generale del codice civile.

Gli Ermellini sono tornati sul tema relativo la distinzione tra consumatore e professionista in caso di richiamo espresso ad altre discipline e, in particolare, a quello relativo al D. Lgs. 206/2005 .

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 3695 del 07/02/2022, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti del consumatore, ove la sostituzione o riparazione del bene non risultino impossibili o eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto inutilmente un termine congruo per la sostituzione o la riparazione da parte del venditore senza alcuna spesa a carico del consumatore o qualora la sostituzione o riparazione possano arrecargli un notevole inconveniente, ha diritto ad agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratti del consumatore, ove la sostituzione o riparazione del bene non risultino impossibili o eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto inutilmente un termine congruo per la sostituzione o la riparazione da parte del venditore senza alcuna spesa a carico del consumatore o qualora la sostituzione o riparazione possano arrecargli un notevole inconveniente, ha diritto ad agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.

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