Nell’ambito di vendita di beni mobili, per quanto concerne la competenza territoriale, vige l’art. 20 c.p.c. “foro facoltativo”, in virtù del quale: “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta [1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444 1182, 1306 c.c.]”.
Dubbi sono sorti al riguardo nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, designazione contrattuale del luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita.
Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, vige l’ art. 1498, c.c. (luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore).