Le principali diatribe in materia li riscontriamo nei casi di separazione dei coniugi ove, spesso e volentieri, i beni dell’uno vengono detenuti sine titulo dall’altro.
Orbene, se il regime prescelto, al momento del matrimonio, è di separazione dei beni, ognuno avrà conservato la titolarità esclusiva dei beni, anche di quelli acquistati durante il matrimonio e, quindi, occorrerà agire con un’azione finalizzata alla restituzione dei beni mobili di proprietà, con la quale chiedere al Giudice di emettere una sentenza che condanni l’ex coniuge alla relativa restituzione.
Con la sentenza, avente efficacia di titolo esecutivo, si potrà quindi riavere il bene di proprietà e, in caso di resistenza a tale titolo, occorrerà eseguire la sentenza tramite ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere nel luogo in cui sono conservati gli oggetti, anche tramite l’utilizzo della forza pubblica, ed asportarli.
Se, invece, il regime prescelto è di comunione legale dei beni, allora occorrerà procedere, dapprima, con un’azione giudiziale di scioglimento della comunione, ove occorrerà chiedere, ex art. 195 c.c., la restituzione dei beni mobili che appartenevano prima della comunione, o che ha ricevuto durante la medesima per successione, o donazione (casi, per i quali, non opera la comunione legale dei beni).
La Suprema Corte di Cassazione, comunque, ha statuito che il rifiuto del coniuge separato di restituire all’altro i beni di esclusiva proprietà integra il reato di appropriazione indebita (Cass. penale, sez. II – Sentenza 28 settembre – 22 novembre 2018, n. 52598).