In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.
Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
In caso di separazione, inoltre, possono sussistere casi in cui vige l’obbligo dell’assegno di mantenimento che è dovuto se esiste disparità economica tra i due ex coniugi; non sarà dovuto quando il coniuge meno abbiente abbia le risorse sufficienti per rendersi autonomo.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione dei coniugi, nel valutare se il richiedente l’assegno di mantenimento è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo.
Avv. Giulio Costanzo