Lunedì, 17 Marzo 2025 11:30

Separazione con addebito

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 29829 del 19/11/2024, ha statuito che, in tema di separazione dei coniugi, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003.

La S.C., con Ordinanza n. 29829 del 19/11/2024, è tornata sulla delicata questione della separazione personale con addebito nei confronti di uno dei coniugi.

La separazione personale dei coniugi ha come effetto quello di sospendere gli effetti civili del matrimonio.

La separazione potrà essere richiesta con addebito o senza addebito.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.

Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).

Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).

Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema confermando la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti e, con Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione dei coniugi, in tema di separazione dei coniugi, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 390 volte Ultima modifica il Lunedì, 17 Marzo 2025 11:35

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