Giovedì, 18 Settembre 2025 08:02

Separazione con addebito

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 18952 del 10/07/2025, ha statuito che, in tema di separazione dei coniugi è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione.

La S.C., con Ordinanza n. 18952 del 10/07/2025, è tornata sulla delicata questione della separazione personale con addebito nei confronti di uno dei coniugi.

La separazione personale dei coniugi ha come effetto quello di sospendere gli effetti civili del matrimonio.

La separazione potrà essere richiesta con addebito o senza addebito.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.

Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).

Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).

Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, in particolare sull’art. 156 c.c. rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”.

Con Ordinanza n. 18952 del 10/07/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione dei coniugi è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 311 volte Ultima modifica il Giovedì, 18 Settembre 2025 08:41
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