In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.
Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione.
Avv. Giulio Costanzo