Venerdì, 22 Maggio 2020 08:59

Il procedimento di delibazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8028 del 22/04/2020, ha statuito che, nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, proposto da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione.

La Cassazione, con la Sentenza n. 8028 del 22/04/2020, è intervenuta sulla delicata questione relativa la nullità dei matrimoni.

Le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possono essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando uno speciale procedimento dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.

I presupposti ai fini della presentazione della domanda di delibazione sono: l’esistenza di due conformi decisioni giudiziali (di primo grado e del tribunale di seconda istanza) dichiarative della nullità del matrimonio e il rilascio da parte del Supremo tribunale della Segnatura apostolica dell’exequatur (decreto di esecutività attestante la esecutività, secondo il diritto canonico, della sentenza ecclesiastica di nullità).

Ottenuto l’exequatur, il giudizio di deliberazione segue il rito camerale se la domanda è congiunta; se, invece, la domanda è presentata da un solo coniuge, il giudizio viene introdotto con citazione, da notificarsi all’altro coniuge e si segue il rito ordinario. La Corte d’Appello compirà, poi, tutti gli accertamenti del caso e verificherà che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.

I problemi, però, sorgono soprattutto in quest’ultimo caso e, di recente, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul relativo tema, precisando che non assume rilievo l’intervenuto differimento dell’udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall’art. 166 c.p.c. per l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica.

I Giudici di Piazza Cavour, con la Sentenza n. 8028 del 22/04/2020, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d’appello deve ritenersi disciplinata dall’art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall’art. 166 c.p.c..

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, proposto da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione.

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