Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.
La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.
La disciplina relativa al consumatore gode di una specifica tutela, con conseguente applicazione della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in luogo di quella generale prevista dal codice civile.
Le principali diatribe in materia, infatti, concernono il riconoscimento dei diritti e della relativa tutela che fanno capo a questa peculiare figura, nonché la distinzione tra consumatore e professionista.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema decidendo sulla natura degli animali da compagnia e del relativo acquisto, nonché sul corrispondete status dell’acquirente.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con la Sentenza n. 22728 del 25-09-2018 hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.”
Alla luce di tale pronuncia emerge, ergo, che, in caso di acquisto di animali da compagnia, sorge lo status di consumatore in capo all’acquirente ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, con corrispondente applicazione delle norme del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005.