Ciò vale soprattutto quando si tratta di un modulo o formulario predisposto. Infatti, “in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, le clausole di cui all'art. 1341 c.c., devono essere approvate espressamente per iscritto (Cassazione n. 3307/2018)”, in quanto sarebbe insito, nel caso, un significativo squilibro tra le parti. Ciò non da nemmeno la certezza che le condizioni generali separatamente riportate siano le medesime di quelle che erano presenti nel contratto stipulato.
Al riguardo, con Sentenza 4836/2020, il Giudice di Pace di Milano si è pronunziato annullando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso a favore della più grande multinazionale di trasporto pacchi e spedizioni internazionali. La multinazionale, infatti, fondava il proprio credito su di una lettera di vettura contenente diverse condizioni generali cumulative ritenendole accettate dalla controparte (poi vittoriosa all’esito del giudizio di opposizone al d.i.), in particolare, quella relativa all’accollo delle spese in caso di inadempimento della destinataria. Il giudice meneghino, però, ha accolto la domanda fondandola sul fatto che, essendo il documento composto da più fogli separati, non vi era certezza che le clausole separatamente riportate fossero quelle presenti nella lettera di vettura al momento della consegna e che, comunque, il mittente non avesse accettato l’accollo del debito del destinatario.
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