Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
La casistica nonché la giurisprudenza, però, non escludono casi nei quali sia proprio la vittima di un infortunio sul lavoro che possa esser ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del danno patito.
Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, potrà esser considerato tale se il rischio cui si espone è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali: non sarà più un "rischio lavorativo", bensì un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo, non meritevole della tutela risarcitoria o assicurativa.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa in capo al lavoratore vittima di infortunio sul lavoro al di fuori dei casi di rischio elettivo.