Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
La casistica nonché la giurisprudenza, però, non escludono casi nei quali sia proprio la vittima di un infortunio sul lavoro che possa esser ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del danno patito.
Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, potrà esser considerato tale se il rischio cui si espone è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali: non sarà più un "rischio lavorativo", bensì un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo, non meritevole della tutela risarcitoria o assicurativa.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Sentenza n. 22180 del 03/08/2021, hanno escluso il diritto alla rendita in capo ai superstiti in quanto l'infortunio mortale era occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera scelta del lavoratore di accompagnare a casa un collega.
Gli Ermellini, pertano, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di infortunio "in itinere", per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue che, seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il diritto alla rendita è escluso ai superstiti se l'infortunio mortale è occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera e personale scelta del lavoratore nonché estranea all'attività lavorativa.