Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.
Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
Dubbi sorgono circa la dimostrazione, mediante prova testimoniale, dei danni non patrimoniali sofferti.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021, sono tornati sul corrispondente tema, cassando la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la mancata ammissione della prova testimoniale comporta un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo.