Mercoledì, 06 Ottobre 2021 10:21

Opposizione a D.i. e annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione relativa agli oneri condominiali

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, hanno statuito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante domanda riconvenzionale di annullamento.

La S.C. in composizione Unitaria, con la Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, è tornata sul tema del condominio e, più in particolare, sull’opposizione a Decreto Ingiuntivo per oneri condominiali.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.

La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla corresponsione degli oneri condominiali.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo per oneri condominiali non corrisposti e per il quale l’opponente contestava, altresì, la delibera condominiale.

Le Sezioni Unite della S.C., con la Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; - Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, è preclusa dal principio del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi.

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