La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla corresponsione degli oneri condominiali.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo per oneri condominiali non corrisposti e per il quale l’opponente contestava, altresì, la delibera condominiale.
Le Sezioni Unite della S.C., con la Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; - Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, è preclusa dal principio del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi.