La Cassazione, con la Sentenza n. 10348 del 20/04/2021, è intervenuta sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.
Ai sensi dell’art. 1228 c.c. “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Tale norma disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari, riferendosi a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell’adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore.
Tale responsabilità, secondo la dottrina maggioritaria, prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in pratica, sorge come garanzia a favore del creditore.
A tutela di quest’ultimo, infatti, la norma garantisce la possibilità di far valere l'inadempimento. Gli ausiliari, invero, sono terzi rispetto al suo rapporto col debitore, indi per cui il creditore non potrebbe agire contro di loro in caso di inadempimento, bendsì può contro il debitore.
Per quanto concerne il debitore, invece, da tale fattispecie emerge a pieno il principio ”cuius commoda eius et incommoda”, in virtù del quale chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi.
Stante la natura controversa di tale responsbailità, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
La S.C., di recente, ha cassato la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema e, con la Sentenza n. 10348 del 20/04/2021, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c, o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che,in tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c, o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.