A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma(3)”.
“…e nei giudizi di responsabilità medica?”
Il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. era volto a favorire l’accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e nelle ipotesi in cui sia possibile istruire la causa nelle forme rapide e snelle.
In merito a tale profilo, va rilevato che tale strumento veniva utilizzato in seguito alla già espletata consulenza ex art 696 bis c.p.c., permettendo la possibilità di proseguire la lite con il rito sommario.
La consulenza ex art 696 bis c.p.c. ha sia una funzione cd. accertativa del danno (sia in ordine all’an che al quantum debeatur) e sia una funzione conciliativa, stante l’obbligo in capo al consulente nominato dal giudice, prima di depositare la relazione, di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.
E proprio in considerazione di tale duplice funzione, la consulenza tecnica preventiva è uno strumento di deflazione del contenzioso e accelerazione processuale dal momento che in caso di fallimento della conciliazione la relazione tecnica potrà essere utilizzata nel successivo giudizio di merito come prova, mentre nel caso in cui il consulente riesca nella conciliazione si ottiene la definizione anticipata della lite senza dover introdurre un giudizio di merito. Peraltro, in materia di responsabilità sanitaria, l’art. 8 della Legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), ha introdotto, per poter esercitare il giudizio di merito diretto ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria, in via alternativa alla mediazione civile, l’obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione nella forma, proprio, della suddetta Consulenza Tecnica Preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c.
Avv. Giulio Costanzo