Lunedì, 10 Ottobre 2022 08:16

Responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(2 Voti)
Animali in strada Animali in strada

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021, ha statuito che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c..

La S.C., con la Ordinanza n. 22352 del 16550 del 23/05/2022, è tornata sull’art. 1227 c.c..

Ai sensi dell’art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

Integra diligenza l'impegno nel soddisfacimento dell'interesse del creditore, tipica dell'uomo medio, il buon padre di famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.
Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza.
Il codice civile non lo afferma espressamente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell'eventuale vantaggio tratto dal creditore dall'inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla diligenza.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, cassando con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento.

La S.C., con la Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di urto tra autoveicolo e animale ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 192 volte Ultima modifica il Lunedì, 10 Ottobre 2022 08:46

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

La trascrizione

La trascrizione

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. Leggi tutto
Contratto preliminare di vendita: le ultime

Contratto preliminare di vendita: le ultime

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Risarcimento danni per diffamazione su twitter

Risarcimento danni per diffamazione su twitter

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza Leggi tutto
Arricchimento senza causa

Arricchimento senza causa

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3