L’influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell’esercizio ed a causa di quell’attività lavorativa o per l’esposizione a quella determinata noxa patogena (come, ad esempio, l’amianto).
La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore eziologicamente connessa all’attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Ai fini della presunzione legale di origine, di cui agli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e di cui all’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 38/2000, è sufficiente anche la sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo, per presumere la genesi professionale della patologia ed ottenere l’indennizzo INAIL (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22653/2016).
Peraltro, tale presunzione, può essere invocata anche per le lavorazioni non espressamente previste nell’elenco delle malattie professionali tabellate, purché queste presentino una identità dei requisiti essenziali con le fattispecie incluse nella lista; tutte le patologie professionali, infatti, devono essere riconosciute indipendentemente dal loro inserimento nelle tabelle INAIL (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).
Le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” emanate con D.M. del 09.04.2008 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sanciscono che, nello specifico riferimento all’accertamento del nesso causale in ambito INAIL, sussiste una “presunzione legale d’origine”: una volta provata l’esposizione a un rischio ambientale provocato da una certa attività lavorativa e la coesistente malattia anch’essa tabellata, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale (Cass. Sez. Lav. n. 22653/2016).
Infatti, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico - quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo – l’infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purché sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa.
A tal riguardo la S.C. ha già ribadito (Cass. sez. lav. n. 12325 del 18/9/2000) che “in tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l’attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni” (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2013, n. 3173).
Trova, ergo, diretta applicazione l’art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell’evento (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. sez. Lavoro n. 10565 del 07.05.2013).
Di recente si è pronunziata la S.C. di Cassazione circa un caso che vedeva protagonista un lavoratore che, avendo lavorato in un ambiente non salubre per anni, subiva un patema d’animo integrante danno morale.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 19621 del 2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: "l'art. 2059 c.c., opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge (illecito astrattamente configurabile come reato; illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale; illecito che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c.: la condotta illecita, l'ingiusta lesione degli interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso"; che, pertanto, il danno non patrimoniale, quale "danno-conseguenza", va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni (v., ex plurimis, Cass. nn. 33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, "costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in in tema di malattia professionale, il danno morale derivante dall’aver lavorato in un ambiente non salubre deve essere risarcito e può essere provato anche mediante presunzioni.