L'art. 1668 c.c. prevede la possibilità per il committente di ottenere, in caso di difformità o di vizi dell'opera, non solo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché l'esatto adempimento tramite l'eliminazione del vizio a spese dell'appaltatore; il tutto con possibilità, altresì, di richiedere il risarcimento dei danni, nel caso l'appaltatore versi in colpa, anche senza chiedere la risoluzione e potendo contare sulla presunzione iuris tantum ex art. 1218 c.c. di tale colpa, posto che essa è presunta, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove il committente (un condominio) lamentava la mancata esibizione da parte dell’appaltatore del DURC.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022, enucleavano, così, il seguente principio di diritto: “In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto di servizi, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del DURC, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.