Mercoledì, 13 Aprile 2022 08:44

Anticipo T.F.R.: come e quando richiederlo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Il T.F.R., Trattamento di Fine Rapporto, è un elemento della retribuzione del lavoratore che viene riconosciuto cumulativamente al termine del rapporto di lavoro, sia che ciò avvenga a seguito di licenziamento che di dimissioni. Tuttavia, esistono delle ipotesi in cui esso può essere richiesto prima della risoluzione del contratto di lavoro.

L’articolo 2120 del Codice Civile, oltre ad indicare le modalità di calcolo del T.F.R., indica i requisiti necessari per poterlo richiedere, l’importo massimo richiedibile nonché i casi in cui può essere richiesto. Nello specifico, il lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro può chiedere, una sola volta, l’anticipazione del T.F.R. nei seguenti casi:

a) acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;

b) necessità di sostenere spese sanitarie;

c) necessità di sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi.

Acquisto casa

Per quanto riguarda l’acquisto della casa, si può trattare sia della casa del lavoratore che dei suoi figli nonché per l’acquisto del suolo allo scopo di costruire l’abitazione. Deve però essere la casa di residenza e non una a uso investimento o la seconda casa.L’anticipazione non può, invece, essere richiesta per ristrutturare casa già di proprietà, per coprire i debiti contratti per il pagamento del prezzo della casa o per evitare l’espropriazione forzata della casa di proprietà.

Spese Mediche

Per quanto concerne questa ipotesi, il lavoratore deve trovarsi nella necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL.

Nel limite delle spese mediche e per malattia per cui è possibile richiedere un anticipo del T.F.R. vi rientrano:

  • spese dentistiche;

  • spese odontoiatriche;

  • spese mediche;

  • spese sanitarie, per sé o propri familiari, per terapie;

  • spese per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL.

L’anticipo T.F.R. vale anche per spese accessorie come quelle di viaggio, vitto e alloggio.

Congedi

Il T.F.R. può essere anticipato per sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi per:

  • astensione facoltativa per maternità;

  • formazione.

Possono pertanto richiedere l’anticipazione i lavoratori assunti a tempo indeterminato che:

  • hanno presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;

  • partecipano a iniziative di formazione continua, anche aziendali;

  • genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono del diritto di astensione facoltativa per maternità;

L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese precedente la data di inizio del congedo.

Richiesta

Per quanto concerne la richiesta, occorre inviare una lettera al datore di lavoro in cui, per l’appunto, si chiede un’anticipazione del T.F.R., spiegando i motivi ed impegnandosi a fornire tutti i documenti a supporto della richiesta. Se, ad esempio, si chiede l’anticipo per l’acquisto della casa, sarà sufficiente un documento notarile o una proposta di acquisto.

Importo e tassazione

L’importo massimo che può essere richiesto come anticipo è del 70% del T.F.R. fino ad oggi maturato, mentre il restante 30% resterà in azienda e verrà liquidato al termine della cessazione del rapporto di lavoro.Tuttavia, occorre precisare che l’importo anticipato non è un importo netto in quanto è soggetto a tassazione, c.d. tassazione separata, calcolata in base a degli scaglioni cui corrispondono precise aliquote.

Altra importante precisazione riguarda la motivazione per cui si richiede l’anticipo del T.F.R. Infatti, non è obbligatorio comunicare all’azienda il preciso motivo per cui si richiede l’anticipo ma, in questo caso, indicando quale causale “motivi personali”, si potrà ottenere solo il 30% del T.F.R. maturato.

Letto 16719 volte Ultima modifica il Mercoledì, 13 Aprile 2022 08:59

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