Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.
La relativa definizione ci viene data dall’ art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.
Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e la distinzione tra le figure del consumatore e del professionista, con conseguente applicazione, nei confronti del primo, della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e, del secondo, di quella generale del codice civile.
Gli Ermellini sono tornati sul tema relativo la distinzione tra consumatore e professionista e, più in particolare, quando quest’ultimo possa essere considerato alla stregua del primo, decidendo su di un caso ove il ricorrente persona fisica aveva commissionato ad una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un "trust" e, ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel "trust" medesimo, ne ha rigettato il ricorso.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno escluso la qualità di consumatore in capo al ricorrente, ribadendo il seguente principio di diritto: “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale”.