Lunedì, 20 Aprile 2020 09:15

La c.d. braga non fa parte della proprietà condominiale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1027 del 17/01/2018, ha riconosciuto la responsabilità ascrivibile al singolo condomino per le infiltrazioni provenienti dalla braga, perchè pertinente al singolo appartamento e non a tutto il condominio.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.

La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.

Le liti condominiali sono all’ordine del giorno e, pertanto, numerose sono le controversie che sorgono tra i condomini soprattutto per quanto concerne le infiltrazioni.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti la proprietà esclusiva o comune di determinate parti del condominio e la relativa e conseguente ascrivibilità del risarcimento del danno.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva contrapposti due condomini circa l’accertamento della responsabilità per danni da infiltrazioni causati dalla rottura della c.s. braga (ossia l’elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale).

I Giudici di Piazza Cavour hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: Premesso che, a norma dell’art. 1117 n. 3 c.c., si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, va escluso che rientri nella proprietà condominiale la c.d. braga (vale a dire, l’elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale), atteso che la stessa, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all’uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento.”

Alla luce di tale pronunzia, emerge, ergo, la responsabilità ascrivibile ai danni del solo proprietario dell’appartamento di pertinenza della braga rotta ai fini del risarcimento del danno.

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