Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.
Gli Ermellini sono tornati sul tema relativo gli obblighi che fanno capo all’appaltatore in ossequio al progetto del committente, decidendo su di un caso ove il ricorrente (appaltatore contrapposto alla pubblica amministrazione con l’architetto da essa incaricato) impugnava la sentenza che escludeva il suo diritto all’indennizzo per la maggiore durata dei lavori e che riduceva in via equitativa nella misura del 20% il danno liquidato per illegittima sospensione dei lavori per anomalo e rallentato andamento dell’appalto.
I Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il relativo motivo del ricorso, ribadendo il seguente principio di diritto: “Nell’appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l’esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall’appaltatore per esimersi dall’obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l’opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.”
Emerge, ergo, l’obbligo in capo all’appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto del committente e di compiere i necessari accertamenti geologici sul terreno interessato.