Mercoledì, 22 Aprile 2020 10:02

Preavviso di fermo ed impugnativa

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Preavviso di fermo: l’impugnativa è finalizzata anche all’accertamento negativo del credito”.                                                                       

 Impugnazione del preavviso di fermo ed accertamento negativo del credito.

Come noto, il fermo amministrativo è un provvedimento che viene emesso non prima di sessanta giorni dalla notifica di una cartella di pagamento e deve essere sempre preceduto dal cd. “preavviso di fermo amministrativo" con il quale sono concessi ulteriori trenta giorni di tempo al debitore per saldare il proprio debito o per proporre opposizione.

Il preavviso di fermo amministrativo, quindi, rappresenta un atto con cui il creditore fa valere il proprio diritto al pagamento.

Esso, pertanto, viene definito come «un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria» (Cass. n. 5469/2019; Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052/2011) e, quale richiesta di pagamento, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Tale atto di preavviso, avendo natura di atto amministrativo che interferisce nella sfera patrimoniale del contribuente, è autonomamente impugnabile (Cass. n. 1150/2019; Cass., Sez. Un., n. 11087/2010) e, sotto tale aspetto, deve tassativamente indicare l'ufficio presso quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, nonché il responsabile del procedimento.

L'opposizione ha natura di ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione della misura in questione.

Essa, dunque, si configura come un'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione del fermo, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti (Cass. civ., n. 14801/2018).

Ebbene, su tale questione è intervenuta di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 7756 del 08/04/2020.

Il caso riguardava l’opposizione proposta da un soggetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso un preavviso di fermo al quale erano sottese nove cartelle esattoriali, chiedendo, in sede di riassunzione del giudizio dopo una fase cautelare, l'accertamento del già intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonché domandando l'annullamento di una delle altre due cartelle, in quanto l’ultima di esse rientrava nella cognizione riservata alla giurisdizione tributaria.

Il Giudice di pace adito accoglieva la domanda di annullamento della cartella sopra indicata e rigettava la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la già intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso, e compensando di conseguenza le spese.

Avverso detta decisione, l’opponente proponeva gravame che, tuttavia, veniva rigettato dal Tribunale, atteso che nel momento dell'introduzione del giudizio di merito, le sette cartelle in discussione erano già state annullate, sicché la pretesa sul punto era inutile. Inoltre, l'asserita omissione di pronuncia sulla domanda per lite temeraria era stata invece implicitamente rigettata dal giudice di prime cure, mentre non sussisteva la pretesa erroneità della compensazione delle spese.

Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 2909, cod. civ., 100, 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria dell'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonché la declaratoria di nullità del preavviso di fermo di autoveicoli; 2) violazione e falsa applicazione degli art. 112, 96, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, mancando di considerare che l'originario attore era risultato completamente vittorioso, ovvero avrebbe dovuto esserlo, e non già pressoché totalmente soccombente, posto che l'esattore aveva azionato titoli già annullati prima della notifica del preavviso di fermo; 3) violazione e falsa applicazione degli art. 91, 92, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, mancando di considerare che il deducente avrebbe dovuto considerarsi vittorioso senza che potessero porsi a carico dello stesso le spese sul presupposto di un inesistente accoglimento parziale della domanda, fermo restando l'accoglimento della domanda relativa alla cartella non tributaria residuata dai previ annullamenti.

Ciò posto, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due.

Gli Ermellini, infatti, hanno preliminarmente evidenziato che l'impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo delle pretesa creditoria in tal modo avanzata.

Pertanto, la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l'insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, è interesse dell’opponente ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso.

In buona sostanza, il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza in esame, dispone che l’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico.

Tanto premesso, quindi, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due, e ha cassato la decisione impugnata, rinviando gli atti al Tribunale in diversa composizione.

Letto 9132 volte Ultima modifica il Mercoledì, 22 Aprile 2020 10:06

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