Mercoledì, 18 Gennaio 2023 15:40

Appalto: Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza  n.  30100 del 13/10/2022, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Cassazione, con l’Ordinanza  n.  30100 del 13/10/2022, è tornata su un tema evergreen, ossia l’appalto.

L’appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo se la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.).

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza  n.  30100 del 13/10/2022, dichiaravano il ricorso inammissibile confermando, così, il seguente principio di diritto: “La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

 

Avv. Giulio Costanzo

Letto 1236 volte Ultima modifica il Martedì, 24 Gennaio 2023 14:56

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