Venerdì, 13 Giugno 2025 10:20

Concorrenza sleale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 626 del 10/01/2025, ha statuito che in tema di concorrenza sleale, ai fini dell'illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

La S.C., con Ordinanza n. 626 del 10/01/2025, è tornata sulla peculiare figura della concorrenza sleale.

La concorrenza sleale consiste nel compimento di una serie di atti che provocano un danno ingiusto ad un’azienda oppure un errore di giudizio del consumatore, traendolo in inganno. Essa è disciplinata dall’art. 2598 c.c. e si distingue in:

  • atti di confusione: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o atti di imitazione servile di prodotti di un concorrente, o atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  • atti di denigrazione e di vanteria: gli atti denigratori sono volti a screditare e calunniare un’azienda concorrente;
  • atti contrari alla correttezza professionale: dumping, storno di dipendenti, violazione del patto di non concorrenza, spionaggio industriale, tacere un conflitto di interessi.

Per quanto concerne la prima categoria, la seconda parte del n.1 dell’art. 2598 c.c. qualifica come concorrenza sleale per imitazione servile la riproduzione esatta dei prodotti altrui, nelle loro peculiari caratteristiche di conformazione, confezione e presentazione.

Qui l’imitazione è tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, inducendolo a credere che provengano dall’impresa che per prima li abbia ideati e commercializzati.

Affinché non si abbia imitazione servile non sempre, però, è sufficiente distinguere i marchi, poiché l’attenzione del consumatore è, spesso, richiamata dalla forma caratteristica del prodotto, così che non deve apparire come la copia dell’atto, in modo da non trarlo in inganno, se non vi siano motivi di apprezzabile interesse tale da rendere necessaria una così fedele riproduzione.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 626 del 10/01/2025, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando il seguente principio di diritto: “L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di concorrenza sleale, ai fini dell’integrazione dell'illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 490 volte Ultima modifica il Venerdì, 13 Giugno 2025 15:42

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