A tale principio, però, l’art. 96 c.p.c. porta deroga nelle ipotesi da essa contemplate, prevedendo un vero e proprio obbligo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
L’art. 96 c.p.c. configura la responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre la normale responsabilità di rimborso come pura conseguenza obiettiva della soccombenza, si aggrava. Ciò in quanto, essendo fondata su un illecito, dà diritto ad un più pieno risarcimento di tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato.
Le condizioni generali di applicabilità dell’art. 96 sono:
- a) un’attività svolta da chi è parte nel processo;
- b) la difformità di quell’attività dalla norma che conferisce l’azione;
- c) la lesione della sfera patrimoniale della controparte;
- d) la soccombenza dell’agente;
- e) particolari stati soggettivi dell’agente.
Analiticamente, i presupposti della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sono:
1) per il primo comma:
1.a) la soccombenza della parte contro la quale si agisce o resiste;
1.b) particolari stati soggettivi della medesima (dolo o colpa grave);
1.c) l’istanza di parte.
2) per il secondo comma:
2.a) l’inesistenza del diritto soggettivo (nei casi tassativamente stabiliti);
2.b) c. d. colpa lieve;
2.c) l’istanza di parte.
3) per il terzo comma:
3.a) la soccombenza.
Per quanto concerne la ratio, l’art. 96 c.p.c., nei suoi tre commi, ha molteplici finalità.
In primis, quella di risarcire il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell’altra parte; in secundis, quella di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento delle parti del processo.
L’art. 96 c.p.c. ha il fine di stigmatizzare materialmente gli impieghi distorti dello strumento processuale e di fustigare efficacemente la degenerazione dei mores del foro.
Oltre ad una funzione di tipo privatistico, l’art. 96 c.p.c. ha, quindi, uno scopo che sembra essere anche di stampo pubblicistico.
Tale ricostruzione risulta valorizzata alla luce del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. che prevede che la condanna può essere pronunciata “anche d’ufficio” dal giudice, a prescindere quindi da una specifica istanza della parte vittoriosa, che risulta invece necessaria ai sensi dei due precedenti. Partendo da questo presupposto, parte della dottrina ritiene che questo rimedio sia automatico, nel senso che è prevista una condanna al pagamento della somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite, che consegue ipso facto all’accertamento della condotta illecita, ed officioso, nel senso che si prescinde da qualsiasi istanza della controparte.
Ciò contribuirebbe a qualificare la condanna ai sensi del terzo comma come rimedio sanzionatorio, configurando così un’ipotesi di “punitive demages”.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sulla relativa fattispecie e, con Ordinanza n. 8453 del 31/03/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non costituisce abuso dello strumento impugnatorio la proposizione di un ricorso per cassazione poi dichiarato improcedibile, non determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, né un ingiustificato aumento del contenzioso, tali da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non costituisce abuso dello strumento impugnatorio la proposizione di un ricorso per cassazione poi dichiarato improcedibile, non determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, né un ingiustificato aumento del contenzioso.
Avv. Giulio Costanzo