Ai sensi dell’art. 1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e la distinzione tra tale fattispecie contrattuale e quella simile della compravendita
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, delineando così le linee guida ai fini della suddetta distinzione.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 9389 del 10/04/2025, hanno enucleato, così, il seguente principio di diritto: “Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività sia accessoria e strumentale alla fornitura
Avv. Giulio Costanzo