L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla legittimazione dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., in quanto la notifica del relativo provvedimento opposto era finita nella casella “spam”.
La S.C., con la Sentenza n. 17968 del 23/06/2021, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam" ”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC finita nella casella "spam" del destinatario ed eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non integra ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore legittimante la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto il soggetto abilitato esterno impone gli obblighi di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam".