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Arricchimento indiretto ottenuto da un'amministrazione pubblica - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 25 Giugno 2025 09:57

Arricchimento indiretto ottenuto da un'amministrazione pubblica

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8070 del 27/03/2025, ha statuito che l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico o quando l'arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa.

La S.C., con Ordinanza n. 8070 del 27/03/2025, è tornata sulla fattispecie dell’arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.

L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.

È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento. Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.

Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento decidendo nei casi di arricchimento indiretto ottenuto da un'amministrazione pubblica.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 8070 del 27/03/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di ingiustificato arricchimento, l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico, ovvero quando l'arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico o quando l'arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 901 volte Ultima modifica il Mercoledì, 25 Giugno 2025 10:19
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