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Gli animali sono beni di consumo - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 30 Giugno 2025 08:00

Gli animali sono beni di consumo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 31288 del 06/12/2024, ha decretato che alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, ex art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 31288 del 06/12/2024, ha sancito la normativa da applicare in caso di vendita-adozione di animali.

La società contemporanea, in virtù di una globalizzazione sempre più diffusa e di un consumismo sempre più esasperato, si fonda sull’estesa crescita a livello planetario di spese volte all’acquisto di beni che soddisfano bisogni non solo “primari”, ma soprattutto “secondari”.

Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.

La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.

La disciplina relativa al consumatore gode di una specifica tutela, con conseguente applicazione della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in luogo di quella generale prevista dal codice civile.

Le principali diatribe in materia, infatti, concernono il riconoscimento dei diritti e della relativa tutela che fanno capo a questa peculiare figura, nonché la distinzione tra consumatore e professionista.

Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema confermando l'impugnata sentenza che, in fattispecie relativa alla vendita di un cucciolo di cane, aveva escluso l'operatività della garanzia quanto al difetto della coda e di un testicolo mentre l'aveva invece riconosciuta con riguardo alle altre patologie genetiche occulte.

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con la Ordinanza n. 31288 del 06/12/2024 hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, sia in base all'art. 1476 c.c. che all'art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, la quale comporta il diritto del compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo.”

Alla luce di tale pronuncia emerge, ergo, che alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, ex art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 794 volte Ultima modifica il Giovedì, 26 Giugno 2025 16:22
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