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Reciproca richiesta giudiziale di risoluzione del contratto - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 25 Gennaio 2021 16:52

Reciproca richiesta giudiziale di risoluzione del contratto

Scritto da Avv. Giulio Costranzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020, ha statuito che se in giudizio, da entrambi i lati del rapporto contrattuale, viene richiesta la risoluzione del contratto, il giudice deve comunque dichiararla a prescindere dalle considerazioni avanzate da ciascuno di essi.

La S.C., con Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020, è tornata sul tema della risoluzione del contratto, in particolare quando richiesta dalle contrapposte parti in giudizio.

La risoluzione del contratto consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale, a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, mentre l'altra invece lo sia, nonché in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravvenuta eccessiva onerosità.

La prima fattispecie su menzionata è quella determinata dall'inadempimento di una delle parti (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) nel caso di contratto a prestazioni corrispettive: in tal caso, la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha la possibilità di scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto, il contraente che non può più ricevere la controprestazione viene esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.

La risoluzione del contratto per inadempimento, inoltre, ha efficacia ex tunc tra le parti, eccetto il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Anche se espressamente pattuita, per di più, la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione ex art. 1458 c.c.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema decidendo su di un caso ove entrambe le parti del rapporto contrattuale chiedevano la risoluzione del contratto.

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che se in giudizio, da entrambi i lati del rapporto contrattuale, viene richiesta la risoluzione del contratto, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione a prescindere dalle considerazioni avanzate da ciascuno di essi in quanto perseguenti il medesimo scopo.

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