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Opposizione a precetto infondata se l’atto ha raggiunto lo scopo - Studio Legale Costanzo

Martedì, 05 Gennaio 2021 10:28

Opposizione a precetto infondata se l’atto ha raggiunto lo scopo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, ha statuito che gli elementi formali prescritti, a pena di nullità, per l'atto di precetto, hanno lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.

La S.C., con Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, è tornata sul tema della sanatoria di atti giudiziari notificati.

L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".

Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso ove l'opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata.

Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che gli elementi formali prescritti, a pena di nullità, per l'atto di precetto, hanno lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.

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