Opposizione all’atto di precetto perché coerede intimato per il pagamento dell’intero sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del “de cuius”
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18977 del 13/06/2022, ha statuito che il precetto intimato al coerede per debito del de cuius per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.
La S.C., con Sentenza n. 18977 del 13/06/2022, è tornata sul tema dell’opposizione all’atto di precetto.
L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".
Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).
Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso che vedeva come protagonista un titolo esecutivo formato contro un debitore poi deceduto e il precetto veniva notificato per l’intero ammontare del credito nei confronti di un solo erede.
Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 18977 del 13/06/2022, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditari”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il precetto intimato al coerede per debito del de cuius per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.
Avv. Giulio Costanzo