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Non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato. - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 12 Ottobre 2022 16:20

Non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Tribunale

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25454 del 29/08/2022, ha statuito che non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato in quanto non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, soprattutto se, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si colloca al di fuori delle possibilità testuali, né si rivela totalmente implausibile o abnorme.

La Cassazione, con la Sentenza n. 25454 del 29/08/2022, è tornata sulla delicata questione concernente la responsabilità civile del magistrato.

Il magistrato è l’incaricato dell’amministrazione della giustizia, investito dell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Nel linguaggio comune questo termine viene impropriamente utilizzato come sinonimo di giudice:

  1. il magistrato (concetto più generale) è colui che rientra nella funzione giurisdizionale di uno Stato;

  2. il giudice (concetto più speciale) è colui che decide una specifica controversia di tipo civile, penale, amministrativo o tributario.

Stante la delicata funzione assunta nella società, come organo imparziale e super partes, il legislatore si è posto il problema di regolare le forme e i limiti della sua responsabilità con l’esigenza di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Al riguardo, è stata novellata una disciplina peculiare, diversa da quella che regola le altre categorie di pubblici dipendenti.

Riscontriamo, infatti, tre tipi di responsabilità del magistrato: civile, disciplinare e penale.

La responsabilità civile può essere azionata da chiunque vi abbia interesse, ma non direttamente nei confronti del magistrato, bensì verso lo Stato che poi potrà esercitare la sua rivalsa, avente quale fine quello di risarcire i danni ingiusti cagionati dal comportamento illecito del magistrato.

La responsabilità civile dei magistrati, infatti, (a differenza di quella disciplinare che è prerogativa degli organi statali preposti, così come quella penale, in cui però la persona offesa può intervenire come parte civile) può essere promossa direttamente dal cittadino al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

Stante la delicatezza della funzione sociale esercitata e del potere impartitogli, contemperanti le diverse esigenze, numerosi sono i dubbi sorti in materia.

Gli Ermellini, infatti, di recente sono tornati sul relativo tema confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda in cui il giudice aveva accolto, in difformità dalla giurisprudenza di legittimità e senza alcuna motivazione al riguardo, un orientamento del tutto minoritario - ha precisato che il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave e che, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si collocava al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme.

I Giudici di Piazza Cavour, con la Sentenza n. 25454 del 29/08/2022, hanno accolto il relativo ricorso, sostenendo il seguente principio di diritto: “In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.”

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato in quanto non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, soprattutto se, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si colloca al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme.

Avv. Giulio Costanzo
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