Quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, ha statuito che quando si contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.
La S.C., con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, è tornata su un tema evrgreen: le multe.
Le multe per violazioni delle norme del codice della strada sono, ormai, all’ordine del giorno. L’eccesso di velocità o le infrazioni della segnaletica sono tra le infrazioni più comuni del Codice della Strada ed ogni automobilista si chiede: “Quando è nullo un verbale di contestazione?”.
Il verbale è nullo, per quanto concerne l’eccesso di velocità, quando il sistema di misura della velocità non è stato sottoposto alla periodica taratura da centri S.I.T. autorizzati.
In assenza di idonea procedura di taratura, infatti, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
La Legge n. 273/91, a riguardo, ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura, individuando gli Istituti Metrologici Nazionali che hanno competenza nella conservazione dei campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e che sono stati accorpati nell’unico ente denominato Istituto Nazionale per le Ricerche Metrologiche. Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato ai S.I.T. (Servizio di Taratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di taratura.
Perché la taratura è necessaria? Lo è in quanto è l’unico metodo con il quale si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti ex Lege.
Qualsiasi strumento di misura, soprattutto elettronico, è infatti soggetto a variazioni delle sue caratteristiche dovute ad invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizioni a temperature superiori a 40° C ed inferiori a – 10° C o a campi magnetici o elettrici.
La taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento abbia funzionato regolarmente o se sia affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.
Un verbale, quindi, ove non si evincano, o addirittura siano assolutamente assenti, i riferimenti temporali e metodologici della operazioni di tarature è nullo.
Detto controllo deve, inoltre, essere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato. In mancanza, non può ritenersi provato il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il conseguente risultato riportato a verbale, non risultando sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del sistema.
Sono necessari, inoltre, l’indicazione delle operazioni di “taratura” del misuratore di velocità utilizzato e l’attestazione di conformità prevista dall’art. 192, comma 8, del Reg. Esec. del C.d.S. da parte della ditta costruttrice.
Spesso accade, però, che l’automobilista/motociclista/ciclista contesti, invece, l'inesistenza della segnaletica.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, a riguardo si sono espressi con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.
Avv. Giulio Costanzo
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