studiocostanzo.net

Quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui. - Studio Legale Costanzo

Martedì, 18 Ottobre 2022 11:09

Quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Immagine di wirestock su Freepik

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, ha statuito che quando si contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

La S.C., con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, è tornata su un tema evrgreen: le multe.

Le multe per violazioni delle norme del codice della strada sono, ormai, all’ordine del giorno. L’eccesso di velocità o le infrazioni della segnaletica sono tra le infrazioni più comuni del Codice della Strada ed ogni automobilista si chiede: “Quando è nullo un verbale di contestazione?”.

Il verbale è nullo, per quanto concerne l’eccesso di velocità, quando il sistema di misura della velocità non è stato sottoposto alla periodica taratura da centri S.I.T. autorizzati.

In assenza di idonea procedura di taratura, infatti, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

La Legge n. 273/91, a riguardo, ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura, individuando gli Istituti Metrologici Nazionali che hanno competenza nella conservazione dei campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e che sono stati accorpati nell’unico ente denominato Istituto Nazionale per le Ricerche Metrologiche. Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato ai S.I.T. (Servizio di Taratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di taratura.

Perché la taratura è necessaria? Lo è in quanto è l’unico metodo con il quale si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti ex Lege.

Qualsiasi strumento di misura, soprattutto elettronico, è infatti soggetto a variazioni delle sue caratteristiche dovute ad invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizioni a temperature superiori a 40° C ed inferiori a – 10° C o a campi magnetici o elettrici.

La taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento abbia funzionato regolarmente o se sia affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.

Un verbale, quindi, ove non si evincano, o addirittura siano assolutamente assenti, i riferimenti temporali e metodologici della operazioni di tarature è nullo.

Detto controllo deve, inoltre, essere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato. In mancanza, non può ritenersi provato il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il conseguente risultato riportato a verbale, non risultando sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del sistema.

Sono necessari, inoltre, l’indicazione delle operazioni di “taratura” del misuratore di velocità utilizzato e l’attestazione di conformità prevista dall’art. 192, comma 8, del Reg. Esec. del C.d.S. da parte della ditta costruttrice.

Spesso accade, però, che l’automobilista/motociclista/ciclista contesti, invece, l'inesistenza della segnaletica.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, a riguardo si sono espressi con Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

Avv. Giulio Costanzo

Immagine di wirestock su Freepik

Letto 1247 volte Ultima modifica il Martedì, 18 Ottobre 2022 11:22
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • multa
  • contestazione multa
  • onere della prova
  • multe

Articoli correlati (da tag)

  • La prova testimoniale non ammessa
  • Opposizione a precetto su Decreto Ingiuntivo non notificato
  • Il contratto di vitalizio alimentare e onere della prova
  • Eccesso di velocità: quando la multa è illegittima
  • Prova testimoniale e onere della prova
Altro in questa categoria: « Non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato. Patto commissorio: va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version