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Eccesso di velocità: quando la multa è illegittima - Studio Legale Costanzo

Martedì, 03 Maggio 2022 09:06

Eccesso di velocità: quando la multa è illegittima

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Autovelox mobile

Affinché un verbale di infrazione al Codice della Strada elevato con i sistemi Autovelox, Tutor o Telelaser sia valido è necessario che la Pubblica Amministrazione rispetti determinati requisiti stabiliti dalla Legge.

Nello specifico, l’art. 142 del Codice della Strada afferma che gli strumenti di rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al codice della strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Su questo aspetto, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4007/22 dell’8.02.2022, ha sancito che la multa è nulla se il segnale di controllo elettronico della velocità è fisso ma l’apparecchio è nascosto nell’auto civetta dei vigili. E quando per gli agenti accertatori non è possibile utilizzare vetture con i colori istituzionali, è necessario utilizzare il lampeggiante blu sul veicolo di serie. In questo modo, sono vietati gli autovelox imboscati all’interno di veicoli “civili” collocati sulle piazzole o infrattati tra la vegetazione.

Da ciò si comprende che il requisito della “visibilità” si riferisce non solo ai cartelli ma anche alle postazioni di controllo (c.d. postazioni mobili) che devono essere indicate e presegnalate agli utenti della strada.

In merito al posizionamento, l’autovelox, in una strada a senso unico di circolazione, può essere posizionato indifferentemente sia sul margine destro che su quello sinistro della strada, mentre nelle strade con unica carreggiata a doppio senso di circolazione, l’autovelox può fare le multe su entrambe le corsie solo a condizione che il decreto del Prefetto – che autorizza l’installazione dello stesso – lo specifichi in modo chiaro nella propria ordinanza; inoltre, è necessario che siano presenti due cartelli di avviso per gli automobilisti che provengono da entrambe le direzioni.

Se il decreto prefettizio autorizza l’elevazione della multa, fuori dal centro urbano, su un determinato senso di marcia, la polizia non può fotografare anche le auto che provengono dall’opposta direzione, anche se su entrambi i lati c’è il cartello che avvisa gli automobilisti del possibile controllo elettronico della velocità.

Allo stesso modo, nel caso inverso, se il Decreto del Prefetto autorizza la contestazione differita della multa su entrambi i sensi di marcia, ma in uno dei due non è presente la segnaletica, la multa è illegittima e, pertanto, va annullata.

Inoltre, la multa per eccesso di velocità è illegittima anche quando lo strumento elettronico Autovelox è posizionato al margine di una strada senza banchina che, sulle strade urbane principali e su quelle extraurbane secondarie, deve essere di almeno un metro di larghezza. Ecco perché la multa con l’autovelox non è valida sulla strada senza banchina o con banchina piccola e stretta.

Su questo punto, la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 12864 del 22 aprile 2022 ha ritenuto che le postazioni fisse dell’autovelox possano essere posizionate soltanto su strade “a scorrimento” con le seguenti caratteristiche: «strada a carreggiate indipendenti o separate da traffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In virtù di quanto rilevato dalla Cassazione, le multe elevate su strade urbane senza tali caratteristiche sono, quindi. tutte annullabili.

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