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Rischio elettivo: unico limite all’infortunio "in itinere" - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 27 Aprile 2022 12:10

Rischio elettivo: unico limite all’infortunio "in itinere"

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5814 del 22/02/2022, ha statuito che integra infortunio "in itinere" qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

La S.C., con Sentenza n. 5814 del 22/02/2022, è tornata sulla delicata questione concernente il c.d. “rischio elettivo”.

In virtù dell’art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

La casistica nonché la giurisprudenza, però, non escludono casi nei quali sia proprio la vittima di un infortunio sul lavoro che possa esser ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del danno patito.
Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, potrà esser considerato tale se il rischio cui si espone è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali: non sarà più un "rischio lavorativo", bensì un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo, non meritevole della tutela risarcitoria o assicurativa.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con la Sentenza n. 5814 del 22/02/2022, hanno delineato il limite tra infortunio in itinere e rischio elettivo.

Gli Ermellini, pertano, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il rischio elettivo (rischio dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa) rappresenta l’unico limite all’infortunio "in itinere" (qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto).

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