Infortunio sul lavoro: onere di contestazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021, ha statuito che l'onere di contestazione non sussiste per i fatti ignoti alla parte o allegati in sede extraprocessuale, ma soltanto per quelli noti e dedotti nel processo.
La S.C., con Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021, è tornata sul tema dell’infortunio sul lavoro.
L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni.
E’ prevista una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (infortunio in itinere).
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, escludendo che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio.
Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'onere di contestazione non sussiste per i fatti ignoti alla parte o allegati in sede extraprocessuale, ma soltanto per quelli noti e dedotti nel processo.