Rischio elettivo solo ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, ha statuito che il cd. rischio elettivo sussiste soltanto ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
La S.C., con Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, è tornata sulla delicata questione concernente la sicurezza sul posto di lavoro e relativi obblighi del datore di lavoro ed il c.d. “rischio elettivo”.
In virtù dell’art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
La casistica nonché la giurisprudenza, però, non escludono casi nei quali sia proprio la vittima di un infortunio sul lavoro che possa esser ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del danno patito.
Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, potrà esser considerato tale se il rischio cui si espone è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali: non sarà più un "rischio lavorativo", bensì un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo, non meritevole della tutela risarcitoria o assicurativa.
Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, hanno deciso su di un caso relativo ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso e, confermando la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, hanno escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima.
Gli Ermellini, pertano, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che sussiste il rischio elettivo soltanto quando il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.