Responsabilità per fatto degli ausiliari privi di potere
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021, ha statuito che l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell' "apparenza colposa".
La Cassazione, con la Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021, è intervenuta sulla responsabilità per fatto degli ausiliari.
Ai sensi dell’art. 1228 c.c. “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Tale norma disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari, riferendosi a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell’adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore.
Tale responsabilità, secondo la dottrina maggioritaria, prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in pratica, sorge come garanzia a favore del creditore.
A tutela di quest’ultimo, infatti, la norma garantisce la possibilità di far valere l'inadempimento. Gli ausiliari, invero, sono terzi rispetto al suo rapporto col debitore, indi per cui il creditore non potrebbe agire contro di loro in caso di inadempimento, bendsì può contro il debitore.
Per quanto concerne il debitore, invece, da tale fattispecie emerge a pieno il principio ”cuius commoda eius et incommoda”, in virtù del quale chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi.
Stante la natura controversa di tale responsbailità, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema e, con la Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari, anche in caso di ordinativo di merce da parte del dipendente che non vi abbia il relativo potere, sorge l’obbligazione di pagarla in capo alla società datrice di lavoro.