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Il falsus procurator nell’ambito del contratto preliminare - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 07 Giugno 2021 12:53

Il falsus procurator nell’ambito del contratto preliminare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2617 del 04/02/2021, ha statuito che la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", può essere anche implicita purché risulti da un atto scritto, incompatibile con la volontà di rifiutare l'operato di quest’ultimo.

La S.C., con Sentenza n. 2617 del 04/02/2021, è tornata sul controverso istituto del contratto preliminare.

Il contratto preliminare è disciplinato dall’art. 1351 c.c., in virtù del quale: “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.

Il codice, quindi, non delinea in toto i tratti essenziali della disciplina, i quali sono stati, tuttavia, ben individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il contratto preliminare è quel contratto con cui le parti si obbligano alla stipula di un successivo, definitivo, di cui il primo deve già prevedere il contenuto essenziale.

Può essere bilaterale (se entrambe le parti si obbligano) o unilaterale (se l'impegno è assunto da una sola). Esso non va confuso con il preliminare improprio, contratto già definitivo ma che le parti si impegnano a stipulare nella forma richiesta dalla legge: la distinzione attiene alla volontà di posticipare o meno gli effetti propri del contratto. L'ordinamento pone un particolare rimedio per il caso di inadempimento del preliminare, cioè la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva (v. 2932 c.c.), rimedio che si affianca alla tradizionale ipotesi si risoluzione pe inadempimento (v. 1453 ss. c.c.).

L'esigua disciplina codicistica in tema di preliminare è stata arricchita dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto l'obbligo della trascrizione per i preliminari (risultanti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) aventi ad oggetto la conclusione di taluni contratti indicati dall'art. 2643 c.c. (v. 2645bis, 2775bis, 2825bis c.c.).

Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.

Al riguardo si è pronunziata la S.C., la quale ha cassato la decisione di merito che aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare.

Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 2617 del 04/02/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", può essere anche implicita purché risulti da un atto scritto, incompatibile con la volontà di rifiutare l'operato di quest’ultimo.

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