Multa per eccesso di velocità: nullo il verbale per omessa taratura dell’apparecchiatura per l’accertamento della velocità
Scritto da Avv. Giulio CostanzoIn assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Le multe per eccesso di velocità sono, ormai, all’ordine del giorno. L’eccesso di velocità è tra le infrazioni più comuni del Codice della Strada ed ogni automobilista si chiede: “Quando è nullo un verbale di contestazione?”.
Il verbale è nullo quando il sistema di misura della velocità non è stato sottoposto alla periodica taratura da centri S.I.T. autorizzati.
In assenza di idonea procedura di taratura, infatti, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
La Legge n. 273/91, a riguardo, ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura, individuando gli Istituti Metrologici Nazionali che hanno competenza nella conservazione dei campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e che sono stati accorpati nell’unico ente denominato Istituto Nazionale per le Ricerche Metrologiche. Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato ai S.I.T. (Servizio di Taratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di taratura.
Perché la taratura è necessaria? Lo è in quanto è l’unico metodo con il quale si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti ex Lege.
Qualsiasi strumento di misura, soprattutto elettronico, è infatti soggetto a variazioni delle sue caratteristiche dovute ad invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizioni a temperature superiori a 40° C ed inferiori a – 10° C o a campi magnetici o elettrici.
La taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento abbia funzionato regolarmente o se sia affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.
Un verbale, quindi, ove non si evincano, o addirittura siano assolutamente assenti, i riferimenti temporali e metodologici della operazioni di tarature è nullo.
Detto controllo deve, inoltre, essere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato. In mancanza, non può ritenersi provato il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il conseguente risultato riportato a verbale, non risultando sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del sistema.
Sono necessari, inoltre, l’indicazione delle operazioni di “taratura” del misuratore di velocità utilizzato e l’attestazione di conformità prevista dall’art. 192, comma 8, del Reg. Esec. del C.d.S. da parte della ditta costruttrice.