studiocostanzo.net

Anche se la luce gialla del semaforo dura poco, la sanzione va comunque comminata - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 21 Gennaio 2019 09:01

Anche se la luce gialla del semaforo dura poco, la sanzione va comunque comminata

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Impianto semaforico

La Cassazione stabilisce che anche in caso di luce gialla molto breve, l’infrazione non può essere esclusa

Anche in caso di breve durata della luce gialla del semaforo, il conducente è obbligato a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto

Può spesso capitare che, approssimandosi ad un incrocio governato da un semaforo, scatti la luce gialla e che questa, a causa della sua brevissima durata, si converta immediatamente in luce rossa.

In tale ipotesi, cosa può capitarci se, ciononostante, attraversiamo l’incrocio senza fermarci?

Il caso, sicuramente molto frequente, è stato sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione da una signora che si era vista notificare una multa per violazione dell'art. 146 C.d.S.

L’automobilista proponeva ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace, in quanto la durata della luce gialla del semaforo che regolava il tratto di strada incriminato, era stata talmente veloce da non consentirle il tempestivo arresto del veicolo in condizioni di sicurezza.

Il Giudice adito rigettava il ricorso, per cui la donna interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ma anche il Tribunale rigettava il gravame proposto, in quanto non era stata raggiunta la prova sull’effettiva durata della luce gialla del semaforo, rilevando comunque che il Codice della Strada nulla disponeva in merito.

La donna, quindi, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto che l’amministrazione non aveva fornito alcun elemento valido circa l'adeguatezza della durata semaforica gialla, così come sarebbe stato suo onere.

Ordinanza n. 567/2019

Ebbene, decidendo sulla vicenda, i Giudici di Piazza Cavour, con la recentissima ordinanza n° 567/2019 depositata lo scorso 11 gennaio, hanno respinto le argomentazioni addotte dalla ricorrente a fondamento della sua domanda.

Gli Ermellini, infatti, uniformandosi all’iter argomentativo dei Giudici di secondo grado, hanno escluso “l'asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla”, sulla base degli accertamenti compiuti dagli organi di Polizia che avevano appurato la conformità di essa rispetto a quanto stabilito nella Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007.

Inoltre, il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa era stato anche attestato attraverso il deposito del certificato di omologazione, del verbale di collaudo e della verifica annuale.

La domanda veniva, altresì, disattesa anche sulla base del fatto che, dai fotogrammi offerti in prova, la luce rossa del semaforo era scattata prima ancora che il veicolo oltrepassasse la relativa linea e considerato “che la luce rossa era stata preceduta anche dalla luce gialla in corrispondenza della quale il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto deve ritenersi che il conducente abbia avuto il tempo necessario per effettuare l'arresto del veicolo in sicurezza (...)”.

In buona sostanza, dalla decisione dei Giudici di legittimità si evince che anche la breve durata della luce gialla del semaforo non può essere utilizzata come motivazione per evitare l'eventuale multa per il passaggio di un incrocio con il rosso, in quanto, secondo la Suprema Corte, il conducente è sempre tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto.

Letto 1428 volte Ultima modifica il Lunedì, 21 Gennaio 2019 09:10
Pubblicato in Multe e cartelle esattoriali
Etichettato sotto
  • semaforo
  • sanzione
  • multe

Articoli correlati (da tag)

  • Quando l'opponente contesti la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.
  • Eccesso di velocità: quando la multa è illegittima
  • Quando pagare le multe derivanti da violazione del C.D.S.
Altro in questa categoria: « La Cassazione conferma il termine massimo di 90 giorni per la notifica delle multe ZTL: l’accesso è consentito solo al richiedente »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version