L'alterazione della data di un testamento olografo da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022, ha statuito che l'alterazione della data di un testamento olografo da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni.
La S.C., con l’Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.
L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Ogetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.
La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame in una vicenda ove hanno confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso
La S.C. di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022 ha così enucleato il seguente principio di diritto: “Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che con la querela e, pertanto, mediante anche le sole presunzioni, è possibile provare l'alterazione della data di un testamento olografo da parte di terzi servendosi della querela di falso.
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