studiocostanzo.net

Sub-procedimento incidentale di querela di falso ed articolazione delle prove - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 09 Settembre 2021 10:42

Sub-procedimento incidentale di querela di falso ed articolazione delle prove

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021, ha statuito che nell'ambito di un sub-procedimento di querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova.

La S.C., con l’Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.

L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Oggetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.

La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.

Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione decidendo su di una questione relativa alla possibilità di articolare mezzi di prova nel sub-procedimento incidentale di querela di falso.

Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova“.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nell'ambito di un sub-procedimento di querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova.

Letto 6718 volte
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • querela di falso

Articoli correlati (da tag)

  • L'alterazione della data di un testamento olografo da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso
  • Querela di falso
  • Notifica a mani proprie: identità del destinatario che emerge dalla relazione di notifica è munita di fede probatoria privilegiata
  • Indispensabilità, perché il difensore possa proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata
  • E’ provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico
Altro in questa categoria: « Condominio: convocazione dell’assemblea Violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version