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Condominio: convocazione dell’assemblea - Studio Legale Costanzo

Martedì, 07 Settembre 2021 12:14

Condominio: convocazione dell’assemblea

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Assemblea

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021, ha statuito che nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non va conteggiato il "dies ad quem" cioè quello della riunione medesima.

La S.C., con la Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021, è tornata sul tema del condomonio e, più in particolare, sul rispetto dei termini relativi alla convocazione dell’assemblea.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.

La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo quelle relative al rispetto e al computo dei termini ai fini della regolare convocazione dell’assemblea.

Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di una vicenda ove ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile.

Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021

I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non va conteggiato il "dies ad quem" cioè quello della riunione medesima.

Letto 1982 volte Ultima modifica il Martedì, 07 Settembre 2021 12:38
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