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Indispensabilità, perché il difensore possa proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 22 Luglio 2021 10:51

Indispensabilità, perché il difensore possa proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, ha statuito che, ai fini della proposizione della querela di falso, è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale e che, dalla stessa, debba quindi desumersi l'attribuzione di detto potere e debba recare l'espressa indicazione dell'attività da compiere.

La S.C., con l’Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.

L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Oggetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.

La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.

Di recente, i Giudici di Legittimità sono tornati sulla relativa questione, cassando la decisione di merito che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi.

Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021

I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l’Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere“.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, ai fini della proposizione della querela di falso, è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale e che, dalla stessa, debba quindi desumersi l'attribuzione di detto potere e debba recare l'espressa indicazione dell'attività da compiere.

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