Querela di falso
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021, ha statuito che la querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità.
La S.C., con l’Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021, è tornata sul controverso istituto della querela di falso.
L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli articoli 221 ss. c.p.c.: si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento. Ogetto della querela di falso è un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Legittimato a proporrla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi.
La querela di falso è, quindi, uno strumento per verificare la validità probatoria e non che, ad oggi, rappresenta ancora un istituto controverso e oggetto di abusi.
Di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame e, con l’Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che con la querela di falso relativa a una scrittura privata intende eliminare l'efficacia probatoria attribuita dall’art. 2702 c.c. o a contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento.
Articoli correlati (da tag)
- L'alterazione della data di un testamento olografo da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso
- Notifica a mani proprie: identità del destinatario che emerge dalla relazione di notifica è munita di fede probatoria privilegiata
- Sub-procedimento incidentale di querela di falso ed articolazione delle prove
- Indispensabilità, perché il difensore possa proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata
- E’ provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico