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L’utilizzazione del marchio sui social network - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 03 Febbraio 2022 09:30

L’utilizzazione del marchio sui social network

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Social Network

Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 04/02/2020, ha statuito che integra uso illecito del marchio notorio altrui la diffusione non autorizzata da parte dell’influencer tramite il proprio profilo Instagram di video e immagini raffiguranti il marchio notorio, pur a scopo diverso da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tali immagini assumano un significato pubblicitario e siano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio.

Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 04/02/2020, è tornato sulla peculiare questione relativa alla pubblicità e all’uso dei marchi sui social network.

Nei confronti del marchio notorio, ossia il marchio noto al pubblico e, in quanto tale, rinomato, viene riconosciuto dalla legge una peculiare forma di tutela per cui si impedisce che potenziali terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui, ma anche che l’utilizzo da parte di terzi di quel marchio anche per prodotti non affini possa generare confusione nel consumatore e creare un pregiudizio per il marchio celebre.

Una espressa previsione la riscontriamo nell’art. 20, comma 1, lett. c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale, in virtù del quale: “Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

Dal momento che la società odierna, come mezzo di pubblicità, utilizza sempre più i social network, sono emerse varie diatribe circa l’utilizzazione e la pubblicizzazione dei marchi.

Il Tribunale del capoluogo ligure, di recente, è tornato sul corrispondente tema, accogliendo il reclamo della più famosa e nota casa automobilistica italiana che aveva agito in via cautelare ritenendo che nel luglio/agosto 2019, sul profilo Instagram del resistente, fossero apparse immagini e video riproducenti il marchio F*** consistenti in illegittimo utilizzo commerciale, denigrazione e discredito del suddetto marchio.

Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 04/02/2020, ha così enucleato il seguente principio di diritto: “Costituisce uso illecito del marchio notorio altrui la diffusione non autorizzata da parte dell’influencer tramite il proprio profilo Instagram di video e immagini raffiguranti il marchio notorio, pur a scopo diverso da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tali immagini assumano un significato pubblicitario e siano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l’uso del marchio notorio altrui è lecito solo ove la diffusione sia stata autorizzata, ma anche quando le relative immagini assumano un significato pubblicitario e non siano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio.

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